Statuto

Art. 1 – Finalità

La Società Italiana di Filosofia Politica (SIFP) è un’associazione di docenti, studiosi e interessati allo studio della politica in una prospettiva filosofica. La SIFP 1) promuove gli studi e la conoscenza dei fenomeni politici in una prospettiva filosofica con gli strumenti organizzativi ed editoriali e con le iniziative scientifiche più adeguate e 2) rappresenta presso le istituzioni le istanze della Filosofia politica come disciplina accademica e di tutti coloro che sono interessati allo sviluppo e alla diffusione di un approccio filosofico alla comprensione dei fenomeni politici.

La SIFP ha sede legale presso l’Università di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Via T. Gar 14, 38122 Trento. Il Presidente della SIFP ha facoltà di spostare la sede legale presso il proprio Dipartimento. Lo spostamento della sede non richiede una modifica statutaria.

Art. 2 – Attività

La Società Italiana di Filosofia Politica persegue le sue finalità attraverso un’opera a) di informazione e collegamento fra gli studiosi, anche attraverso il suo sito ufficiale; b) di individuazione e discussione delle nuove problematiche scientifiche; c) di sostegno dell’attività didattica nelle Università italiane e straniere, nonché nelle istituzioni di istruzione superiore pubbliche e private, d) attraverso ogni altra attività ritenuta idonea per realizzare le finalità di cui l’art. 1.

Art. 3 – La Rivista Italiana di Filosofia Politica

La Società Italiana di Filosofia Politica promuove la Rivista Italiana di Filosofia Politica, di cui detiene la proprietà e la responsabilità scientifica. Il Presidente della SIFP dirige la Rivista affiancato da un Vice-Direttore e da un Comitato Editoriale nominati dalla Giunta secondo il relativo Regolamento di attuazione.

Art. 4 – Soci e Socie

Sono soci di diritto i professori e ricercatori di ruolo (a tempo indeterminato e determinato), fuori ruolo e a riposo, nel settore scientifico-disciplinare Filosofia politica (SPS/01); i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo in corsi di dottorato di Filosofia politica o in corsi di dottorato multidisciplinari con una tesi in Filosofia politica; i titolari di assegni di ricerca, borse di ricerca e contratti di insegnamento inquadrati nel settore scientifico-disciplinare Filosofia politica (SPS/01).

Possono diventare soci i professori e i ricercatori di ruolo, fuori ruolo e a riposo, i dottori di ricerca e gli assegnisti di discipline affini, e altri studiosi le cui opere siano rilevanti per l’ambito di ricerca della filosofia politica e la cui domanda di iscrizione sia accettata dalla Giunta di Presidenza e che siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Possono diventare soci sostenitori quanti versino una quota sociale annua almeno tripla rispetto a quella ordinaria.

Possono diventare soci istituzionali enti di diritto pubblico, articolazioni della struttura universitaria (dipartimenti, corsi di studio, facoltà, atenei) e soggetti di diritto privato che versino una quota sociale annua almeno sestupla rispetto a quella ordinaria. I soci istituzionali hanno diritto a un voto, nella persona del loro legale rappresentante o suo delegato.

Con delibera approvata da almeno tre/quarti dei votanti, la Giunta della Società può conferire la qualifica di socio onorario a insigni studiosi italiani o stranieri che abbiano operato significativamente nell’ambito della Filosofia politica.

L’interruzione della continuità dell’iscrizione comporta l’impossibilità di iscriversi per i due anni successivi. La mancata iscrizione per un anno può essere recuperata l’anno successivo a fronte del pagamento della quota sociale per l’anno precedente. I soci possono rinnovare l’iscrizione anche il giorno dello svolgimento dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. L’anno del rinnovo delle cariche sociali l’iscrizione di nuovi soci è limitata al 30 giugno.

Art. 5 – Organi

Sono organi della Società: 1 – Il Presidente; 2 – Il Vice-Presidente 3 – Il Segretario; 4 – Il Tesoriere; 5 – La Giunta della Società; 6 – L’Assemblea

Art. 6 – Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere

Il presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dell’Assemblea nelle prime tre votazioni, a maggioranza semplice nelle votazioni successive, che dovranno aver luogo non prima di 12 ore dalla terza votazione. L’elettorato attivo spetta a tutti i soci; quello passivo solo ai professori di prima fascia, in servizio, fuori ruolo e a riposo. Il Presidente resta in carica tre anni e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi. Il Presidente è il rappresentante della Società, convoca e presiede l’Assemblea, ne fissa l’o.d.g. sentita la Giunta e presiede la Giunta. Il Presidente esercita ogni funzione conferitagli dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

In caso di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice- Presidente fino alla scadenza naturale del mandato e non si procede al reintegro della Giunta. Se anche il Vice-Presidente è dimissionario, la Giunta decade dalle proprie funzioni e si indice un’assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

 Al membro accademicamente più anziano della Giunta è attribuito il ruolo di Vice-Presidente.

Il Segretario viene nominato dal Presidente all’interno della Giunta. Sono compiti del Segretario: redigere i verbali delle riunioni di Giunta e delle Assemblee, tenere un elenco aggiornato dei Soci, curare la diffusione telematica delle convocazioni assembleari, delle assemblee, e coadiuvare il Presidente nelle comunicazioni con i Soci delle assemblee, e coadiuvare il Presidente nelle comunicazioni con i Soci.

Il Tesoriere viene nominato dalla Giunta su proposta del Presidente fra i membri della Società che non fanno parte della Giunta e rimane in carica tre anni. Sono compiti del Tesoriere raccogliere le quote sociali, verificare l’avvenuto pagamento delle stesse in occasione delle assemblee e redigere il bilancio annuale.

Art. 7 – La Giunta di Presidenza

La Giunta della Società è composta da 10 membri, oltre al Presidente, così ripartiti: 4 professori di I fascia; 2 professori di II fascia; 2 ricercatori (RU/RTD-B/RTD-A); 2 non strutturati. Ai fini dell’elezione della Giunta ciascun socio esprime fino a 4 voti.

I membri della Giunta restano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi. Al fine di assicurare la presenza nella Giunta di almeno un membro per ciascuna delle tre fasce docenti nonché di una persona non strutturata, il candidato più votato di ciascuna delle tre fasce docenti e di quella dei non strutturati è comunque dichiarato eletto. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano anagraficamente. Ai sensi del presente articolo s’intendono per soci non strutturati i dottori di ricerca, le persone titolari di assegni di ricerca, borse di ricerca e contratti di insegnamento inquadrate nel SSD Filosofia Politica (SPS- 01) insieme con le figure di cui all’art. 4 comma 2.

Il compito dei membri della Giunta è di coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, di esprimere parere su tutte le decisioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, di curare su incarico del Presidente questioni specifiche attinenti ai fini della Società.

Art. 8 – Elezioni e rinnovo delle cariche

La determinazione delle procedure e della tempistica relativa allo svolgimento delle elezioni e al rinnovo delle cariche è demandata al relativo Regolamento di attuazione.

Art. 9 – Assemblea dei Soci e delle Socie

L’Assemblea, quando è convocata per il rinnovo delle cariche, individua il proprio Presidente nell’ex-Presidente della Società più anziano presente ovvero, in sua assenza, nel professore ordinario di Filosofia politica più anziano presente. L’Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria in occasione del Congresso nazionale della Società, di cui all’art. 8. Può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, sentita la Giunta, o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Le adunanze dell’Assemblea sono valide se è presente almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota sociale; le deleghe scritte non abbassano tale quorum di validità dell’Assemblea. Ove l’Assemblea sia stata convocata su richiesta di un terzo dei soci, il quorum è elevato alla metà più uno dei soci.

Ogni socio esprime il proprio voto personalmente. Può votare per un solo altro socio di cui abbia avuto delega scritta.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità, se la votazione è a voto palese, prevale il voto del Presidente, se è a voto segreto, si ripete la votazione in forma pubblica.

Art. 10 – Congressi

La Società tiene un Congresso nazionale almeno ogni tre anni. La sede, i temi e i relatori sono indicati dalla Giunta della Società.

Art. 11 – Gruppi di ricerca

La Società favorisce la formazione di gruppi di ricerca anche interdisciplinari, che promuovano studi relativi alle discipline filosofico-politiche. La Società può stabilire convenzioni con istituzioni pubbliche o private, italiane o straniere.

Art. 10 – Quota sociale

Ogni socio ha l’obbligo di versare una quota annuale, il cui ammontare è deliberato dalla Giunta di Presidenza.

Il presidente invita i soci morosi al pagamento delle quote, anche arretrate. Il socio moroso non ha diritto di voto e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 11 – Esclusione del socio

La Giunta della Società propone all’Assemblea l’esclusione del socio che con la sua condotta abbia leso il decoro della Società, o che, moroso da almeno tre anni, invitato, non paghi le quote sociali. La deliberazione di esclusione è presa dall’Assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Art. 12 – Patrimonio sociale

Il Patrimonio sociale è costituito: a) dalle quote sociali b) dai contributi eventualmente erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, dalle Università e dallo Stato.

Le entrate che costituiscono il patrimonio sociale sono depositate presso un istituto di credito scelto dal Presidente, sentita la Giunta della Società.

Art. 13 – Revisione dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti. Le modifiche così deliberate, salvo che siano state approvate all’unanimità, entrano in vigore a partire dalla data della successiva Assemblea, se in questa occasione non sono rese nulle con un voto dell’Assemblea stessa e con la medesima maggioranza qualificata dei votanti.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento della Società e la liquidazione del patrimonio sono deliberati da un’Assemblea appositamente convocata a maggioranza dei due terzi. Nel caso che venga approvato lo scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, fissando le modalità della liquidazione.

Art. 15 – Norme transitorie

All’atto della fondazione della Società l’Assemblea è validamente costituita a tutti gli effetti con la presenza, in qualità di soci costituenti, dei professori e dei ricercatori universitari in ruolo inquadrati nel settore scientifico-disciplinare SPS-01 (filosofia politica).

Per il primo anno di vita della Società la quota sociale è determinata dall’Assemblea.
In prima applicazione del presente Statuto, l’Assemblea di fondazione della Società elegge, come unico organo direttivo della Società, un comitato direttivo provvisorio di tre persone, una delle quali è eletta Presidente dell’Assemblea stessa. Il Comitato direttivo provvisorio rimane in carica per non più di un anno dall’Assemblea di fondazione.

In via transitoria ed eccezionale, onde consentire un ordinato ripristino della contestuale scadenza dei mandati del Presidente e della Giunta, la Giunta in carica a settembre 2006 viene prorogata fino alla successiva assemblea di rinnovo delle cariche.

In prima applicazione della modifica apportata all’ art. 5 del presente Statuto, e in deroga alla nuova versione dell’art. 13, i mandati del Presidente e della Giunta in carica a settembre 2008 sono prolungati di un anno. 

[Statuto approvato dall’Assemblea dei Soci e delle Socie il 03.12.2021]

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