Proprietà letteraria, politica e sapere: due illuministi a confronto
I. I privilegi d’edizione e la censura preventiva
Durante l’Ancien Régime i privilegi d’edizione costituirono lo strumento adottato dal potere reale per rendere redditizi gli investimenti operati dagli editori-stampatori garantendo loro il monopolio commerciale temporaneo di un’opera.
L’invenzione della stampa aveva comportato infatti una rivoluzione nelle condizioni di divulgazione dei testi esponendo gli editori ad elevati rischi commerciali ed a costi di produzione remunerabili solo nel lungo periodo. Librai e stampatori ricorsero all’autorità reale per ottenere protezione dei loro commerci e dell’attività tipografica, inducendola inizialmente ad accordare dei privilegi per la pubblicazione di opere antiche ricadenti nel dominio pubblico, i cui autori erano scomparsi da tempo. Questa garanzia di esclusiva concessa dal sovrano all’editore aveva carattere provvisorio: la sua durata oscillava dai tre ai dieci anni, al termine dei quali l’opera diveniva nuovamente di dominio pubblico consentendo agli altri editori di pubblicarla a loro volta.
Il privilegio non era quindi considerato un diritto, ma una concessione reale in deroga al diritto comune.
Ben presto l’interesse politico della monarchia a detenere il controllo sulla stampa esercitando la censura preventiva converse con quello economico degli editori a porsi al riparo dalla concorrenza. A partire dall’Editto di Nantes del 10 settembre 1563, completato dall’ordinanza di Moulins del febbraio 1566, gli editori-stampatori furono obbligati a richiedere delle lettres de privilège per la pubblicazione di ogni nuova opera indicando il loro nome ed il luogo di domicilio; la concessione dei privilegi fu associata all’ottenimento di un permesso di stampa. Originariamente distinti, il privilegio d’edizione ed il permesso di stampa furono in seguito congiunti in unico atto: il sistema dei privilegi imponeva che ogni nuovo testo, per poter essere pubblicato e venduto, fosse sottoposto al Cancelliere che accordava al richiedente al tempo stesso la lettera di privilegio ed il permesso di stampa.
[Per leggere di più, vedi allegato]