Oltre il confine: il pirata e l’ostilità assoluta al genere umano

Premessa 

Obiettivo di questo breve saggio è analizzare per linee teoriche generali, muovendo dalla lettura del  lavoro di Heller Roazen, una figura cardine dell’inimicizia e del conflitto: tale si presenta il pirata che  qui sarà descritto come l’ archetipo dell’irregolarità giuridica del mare e il suggello della sua apoliticità,  tanto da essere concettualmente assimilato al moderno terrorista. Quest’ultimo sarà visto come lo stadio  finale di quello che potremmo definire “un lungo processo dialettico dell’ostilità”.  

Genealogia di una figura archetipica dell’inimicizia 

Scrivere del Pirata oggi, della sua funzione in relazione al mutarsi della vicende storico-politiche e  del suo ruolo giuridico in riferimento a queste potrà apparire in superficie un esercizio di ricostruzione  storico-politico inattuale nella contingenza dei nostri tempi. Ma come dimostra il bel libro di Heller Roazen, studioso di letteratura comparata e dunque incline per natura e tradizione di pensiero al  sincretismo metodologico, mai come oggi questa figura, concettualmente nell’interstizio tra l’ordine e  il disordine, il regolato e lo sregolato, incarna sia pur rovesciato l’inquietante ombra dello spirito del  mondo. Un mondo dove l’eccezione, l’anomia politica (si pensi al terrorismo globale) tende a farsi  regola o quantomeno a influenzare normativamente le dinamiche geopolitiche. All’origine stessa del  significato del termine “pirata” troviamo infatti l’ineludibile carica polemologica, che vede nel Pirata il  nemico di tutti, del genere umano nel suo complesso: qualcuno con il quale si pensa sia utopico  giungere a patti perché del patto che fonda la civiltà degli uomini, il pirata non fa parte o, meglio, vi è  stato radicalmente espulso. Il primo riferimento filosofico evocato dal comparatista anglosassone, è,  non a caso, il Cicerone del de Officiis, che evidenzia come nel diritto e nella prassi politico-giuridica  romana (e quindi, al tempo, universale) esistano spazi vuoti nei quali non si afferma alcuno ius: alcun  obbligo è dovuto né verso le persone (nel caso i pirati) né verso le loro cose (considerate in questi  contesti res nullius). Implicita sembra una definizione dell’umano e della ‘persona’ che esclude,  gettando nella dis-umanità gli esclusi: una linea biopolitica che attraversa il mondo del diritto. È importante definire allora i confini di quest’area nella quale vale soltanto la dis-umanità dei pirati e dei  loro accoliti, aliena a qualsiasi logica giuridica e morale. Essa sarà ben distinta dallo ius fetiale, complesso di norme e consuetudini con le quali venivano regolati i rapporti tra Roma e i suoi nemici  legittimi compresi comunque nella immensa societate humanis generis. Emerge qui chiaramente ciò  che in seguito, soprattutto dalla scienza giuridico-politica internazionalistica di area tedesca (si pensi a Schmitt) sarà considerata come la tendenza alla discriminazione assoluta del nemico, privato di  qualsiasi qualificazione giuridica e di qualunque riconoscimento politico. Nelle parole di Cicerone, che Heller-Roazen mette giustamente in risalto, si rende palese la carica di ostilità verso il pirata, colui che «Non è annoverato tra fra i nemici legittimi, ma è il nemico comune di tutti, e con lui non possiamo  avere in comune né la fede né il giuramento». Fede e giuramento sono i cardini del sistema morale  ciceroniano, umanista, che diverrà liberale nel moderno: fede e giuramento sono i fondamenti su cui si  reggono la legalità e la giustizia degli accordi, mentre al pirata che vive senza buona fede non è dovuto  niente, se non inimicizia assoluta. Il pirata sarà in quest’ottica l’animale pre politico o apolitico  diverso finanche dal criminale, perché si muove fuori dal confine dell’ordine politico-giuridico (anche  di quello penale) privo dunque di ogni riferimento giuridico-politico (e stanziale). Anche la ricerca  etimologica ci dice come rappresenti una figura dell’inimicizia e dell’ostilità politiche nella tradizione  classica: due sono infatti i termini che rappresentano tale natura polemogena, da una parte leistes, che  troviamo nell’Odissea omerica e che trova la sua origine nel sostantivo leis che significa bottino o  razzia, dall’altra abbiamo, sempre nella tradizione greca, l’evocazione al termine peirates che rimanda  al sostantivo peira che equivale a prova, o meglio alla locuzione ‘mettere alla prova sfidando  qualcuno’: da interpretare come sfida, dunque, come eccezione che mette alla prova il mondo comune.  Dunque siamo innanzi ad un vero e proprio fuori-legge che varca i mari sfidando l’autorità politica  della terraferma, alla quale offre sempre nuova legittimità nell’atto stesso della sfida per la depredazione. Questo è un punto nodale: sovente infatti nella storia la Politica muta la propria  configurazione istituzionale per riuscire a vincere la sfida del pirata proveniente dal mare: è il caso  della Roma repubblicana che attraverso la lex Gabinia garantisce (forzando così il proprio equilibrio di  governo) al generale Pompeo “pieni poteri contro tutti i pirati” donandogli quella potestà superiore  nella formula dell’ imperium maius che aprirà poi la strada ad una nuova forma istituzionale, il  Principato di Augusto. Questo significa che le misure prese per contrastare l’eccezionalità piratesca  promuovono indirettamente nuove forme di eccezione politico-giuridiche, come sovente accade quando  la politica tenta di agire per preservare egemonia. Da un punto di vista filosofico-politico questo  significa che l’eccezione impersonata nella figura del pirata, proprio nel suo essere esclusa dal gruppo  politico, fa da fondamento alla configurazione che quest’ultimo assume. L’esclusione è la chiave di  lettura dell’ordine. Ma concentriamoci allora sulla dimensione spaziale sulla quale da sempre si muove  il pirata. Egli solca il mare e da qui trae la propria essenza specifica, rispetto ad altre figure del  ‘bandito’. Alla fissità della terra, alla sua stanzialità, egli contrappone un proprio esserci disordinato,  de-territorializzato (per usare l’efficace espressione di Deleuze) in uno spazio di nessuno dove decade qualsiasi status politico e giuridico sui beni e sulla persone che l’autorità della terraferma pretende di  imporre. Tornando a Heller-Roazen: «tali individui (i pirati) erano comunque e sempre agenti della  soglia, che attraversavano quell’instabile confine oltre il quale le cose passano dall’appartenere a  qualcuno all’appartenere –alternativamente- a nessuno o a tutti». L’instabile confine rappresenta il  limite al politico perché, al di là della sua territorializzazione, oltre, sulla superficie del mare dove  muovono i pirati, viene meno la difesa della proprietà e del titolo su cose e persone. Evidentemente il  motivo fondativo del politico stesso, la cui radice appare legata al proprium, in modo costitutivo. Il  mare come habitat dei pirati, secondo le classificazione dei giuristi romani era infatti una regione  esterna al patrimonio (extra patrimonium) e dunque i beni che vi venivano ivi predati passavano dal  campo dello ius civile a quello dello ius comune, divenendo di fatto res nullius. Questa  contrapposizione ancestrale tra radicamento della e nella terra e s-radicamento del mare è stato un leit  motiv del pensiero giusfilosofico moderno. E qui torniamo a Carl Schmitt, che nella sconfinata  matrice degli oceani vedrà nascere in modo impetuoso (e qui il paragone è con Behemoth, creatura  biblica del mare contrapposta alla telluricità dello Stato-Leviatano) le forze dirompenti e anarchiche  della tecnica e del mercato globali. In questa contrapposizione sono pienamente chiari i termini della  dialettica tra la giuridicità della terraferma nella quale ogni diritto è ordinamento della localizzazione e  lo spazio aperto del mare dove è impossibile stabilire qualsiasi linea di demarcazione politico-giuridica. 

 I pirati e il problema del riconoscimento 

 Se riprendiamo la definizione schmittiana dei tre fattori chiave della impoliticità: il mare quale  spazio-dimora privo di sovranità, l’animus furandi e l’assenza di qualsiasi legame statualistico propri  del pirata, possiamo definire il pirata come animale apolitico o im-politico perché dall’ordine  espresso dalla stanzialità del politico esso fugge per intraprendere la strada segnata dall’irregolarità del  mare. Ma il problema è più complesso, e pensare la figura del pirata come totalmente avulso da logiche  e dinamiche prettamente politiche e specificamente geo-politiche sarebbe troppo semplicistico e  fuorviante. Si è infatti spesso, nella pratica concreta del governo, posto il problema di un  riconoscimento e di una conseguente autorizzazione da parte del potere politico ad agire così come  agiva ‘fuori-legge’, ad ulteriore conferma del carattere polemico della stessa definizione giuridica. La  dialettica dei lupi di mare, come con felice espressione terminologica la definisce Heller-Roazen, è  anche una battaglia storica per il riconoscimento politico condotta agli albori della modernità. Già  nell’antichità c’era stato un tentativo di discernere tra coloro che vagavano per il mare aperto, un  gruppo selezionato di stranieri, forse apolidi o mercanti, dotati di legittimazione politica rispetto ai semplici predoni: rivolgiamo lo sguardo ad Omero che nel III Libro dell’Odissea, a proposito della  compagnia dell’eroe Ulisse scrive in tal guisa: «stranieri chi siete? e di dove navigate i sentieri  dell’acqua? forse per qualche commercio, o andate errando cosi, senza meta sul mare, come i predoni  che errano giocando la vita, danno agli altri portando?». Peraltro nella tradizione classica, in special  modo greca – dunque assai meno formalizzata della tradizione giuridico-politica romana -, non esiste  un confine netto tra la guerra condotta per mare e la pirateria. Gli itacesi di Ulisse possono di volta in  volta essere dei predoni tanto quanto come degli eroi reduci da una campale battaglia come quella di  Troia. Sovente interi popoli ed etnie vengono associati nell’immaginario collettivo alla figura dei pirati,  dalla Mauritania alla Cilicia, dal Nord Africa alla Macedonia alla Liguria. La trasfigurazione potrebbe  farci pensare, fatte le debite e basilari differenze, agli Stati Canaglia, oggetto da parte dello Ius gentium  di allora, come del diritto internazionale di oggi di una forma di discriminazione assoluta. Ma si tratta  di un azzardo, essendo la denominazione Stati canaglia figlia della dichiarazione dei diritti dell’uomo e  dunque della modernità e della sua moralizzazione della guerra, ben oltre lo scontro contro l’estraneo  definito ‘barbaro’ del mondo antico. Solo con il Medioevo e soprattutto l’età moderna (in coincidenza  con la nascita dello Jus publicum europaeum) si affianca alla figura del pirata, bandito che decide di  razziare per un fine esclusivamente privato, quella del corsaro. Il corsaro, se come il pirata è un  soggetto privato (privateer nell’espressione inglese) al contrario del pirata, agisce pubblicamente in  virtù del fatto che gli vengono affidati ‘ufficialmente’ degli incarichi di guerra da parte dell’autorità  pubblica. Naturalmente una guerra ‘anomala’ di supporto rispetto alle operazioni intestate  pubblicamente allo Stato, che testimonia la gestione parallela e extragiuridica delle relazioni  internazionali. Nella dialettica pubblico/privato, il corsaro possiede dunque uno statuto ibrido grazie al  quale è depositario di una delega di potestà, con la quale può esercitare la guerra da corsa che è una  modalità attraverso cui può svolgersi la guerra per mare: un soggetto privato assume un vero e proprio  ruolo di milizia ausiliaria. Sebbene il processo di separazione della figura del pirata da quella del  corsaro sia storicamente e concettualmente arduo, la rilevanza delle azioni svolte dai corsari al servizio  ‘spurio’ della corona, rese necessaria una delega esplicita, un chiaro contrassegno (si pensi al caso delle  lettere di marque) che esplicasse come legittima e legittimata la funzione di quest’ultimi; «Al problema  del limite tra illegittima razzia in mare e legittimo saccheggio – in altri termini, alla questione della  “linea” oltre la quale “ciò che è sbagliato diventa giusto” – gli specialisti offrono un’ unica soluzione:  “l’atto non può legittimarsi da sé, né può legittimarlo l’attore, ma unicamente l’autorizzazione». È possibile interpretare quest’esigenza di detenere un’autorizzazione formale come emergente dal  bisogno di essere in qualche modo riconosciuti da parte dell’autorità politica, assumendo quindi una qualche soggettività politica. Abbiamo detto del corsaro che si configura come una milizia ausiliaria  anomala e extra giuridica: forse assimilabile al guerrigliero partigiano e al suo collegamento con poteri  costituiti. Schmitt si domanda cosa rende efficace politicamente l’esercizio della guerriglia da parte del  partigiano, che se con il corsaro condivide il suo status di irregolare (anche se evidentemente si tratta  comunque di una irregolarità diversa) ha con il corsaro inglese in comune il riconoscimento da parte di  un terzo che lo rende soggetto dotato, in alto grado, di politicità. Ma se ci riferiamo con attenzione al  pensiero giusfilosofico moderno in materia di diritto bellico ed in particolare all’elaborazione di una  tassonomia dell’inimicizia, vediamo come già autori quali Alberico Gentili, Ugo Grozio e lo stesso  Immanuel Kant si siano soffermati sul problema della legittimità traendone sovente riflessioni  discordanti. Il punto comune all’interno di tale discussione è rappresentato, in tutti questi filosofi  politici che elaborano la moderna scienza del diritto pubblico-internazionale, dal tentativo di stabilire i  termini di una classificazione rigorosa dei vari nemici pubblici e privati. Se si rimaneva fedeli alla  tradizione romanistica infatti il pirata veniva considerato alla stregua di un predone, di un ladro cui non  si doveva alcun pubblico riconoscimento (che era riservato al nemico ufficiale, l’hostis romanus) ma al  contrario una criminalizzazione assoluta. Questi, come abbiamo visto, veniva ritenuto espressione di  un’ ostilità totale, abominevole, priva di una “giusta causa” facente parte di un’ associazione (qui  riprendiamo l’analisi groziana) dedita solo a commettere delitti. In questa che potremmo definire  “dialettica dell’ostilità” il pirata in cerca di riconoscimento rappresenta dunque una figura terza,  contraria sia alla rappresentazione classica del nemico legittimo (l’ennemi pubblic di vatteliana  memoria) secondo le tesi della guerra giusta, della guerra in forma tra avversari comuni,  reciprocamente riconosciuti e riconoscibili, ma anche estranea all’immagine dell’inimicus privato, soggetto sradicato senza alcuna copertura politica né giuridica, un reietto che non sarà mai (né tenterà  di esserlo) riammesso nell’alveo della Politica. Solo il suo mutamento ontologico nelle vesti del corsaro riapre il problema. 

 Il concetto di umanità e la sua relazione con la figura del pirata. 

 La modernità si apre, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, ad una dimensione  di universalità per quanto ambigua, fortemente retorica e controversa: comunque dal moderno la  dimensione di universalizzazione dei diritti estesi all’Umanità intera diventa un riferimento essenziale  che riposiziona l’intera questione. E apre al problema della effettività e implementazione di questi  diritti ‘umani’. Con la fine della seconda guerra mondiale e l’instaurazione del tribunale di Norimberga  per la prima volta l’umanità intesa quale valore universale acquista giuridicamente una rilevanza mai avuta in precedenza dal diritto penale internazionale. Certo, nella tradizione romanistica ‘l’umano’  rinviava a questioni di diritto naturale, non avendo dignità giuridica sua propria e doveva legarsi  necessariamente alla persona e alla sua qualificazione giuridica del civis romanus per entrare nel  diritto civile e nella sua tutela. Come sottolinea Heller-Roazen soltanto con la nascita del moderno  diritto internazionale si cominciò a sollevare la questione della difesa del genere umano perché prima  era ritenuta questione residuale: «tutto questo cambiò quando si cominciò lentamente ma con  determinazione a giustificare l’umanità. Quando il genere umano si guadagnò un posto d’onore nel  diritto internazionale, quando il nome della specie naturale cessò di designare un’entità estranea al  campo del diritto, divenendo anzi un termine cruciale nei conflitti pubblici fra gli stati». È evidente che nel momento in cui il termine umanità si riveste di un ruolo e un’importanza primarie colui che era  stato considerato come il principale “nemico del genere umano” riacquisterà una centralità tale da  renderlo come il vero antagonista. Così si presenta sotto le spoglie di un pirata moderno, sempre hostis  humani generis ma con modalità e funzioni diverse dal passato. Oggi infatti il pirata ha un profilo  mobile, spesso liminare a caratterizzazioni terroristiche politico-religiose, senza che queste siano  disgiunte da un più generale obiettivo di aggressione privata; agisce e si muove non soltanto sulla  superficie del mare (pur seguitando a farlo in maniera sovente eclatante come dimostrò il caso di  Sigonella relativo al sequestro della Achille Lauro da parte di un gruppo di miliziani palestinesi) ma è  diventato abile nello spazio aereo e anche e forse oggi soprattutto in quello virtuale. Opera in maniera  trasversale, asimmetrica, perennemente sfuggevole, ma sempre in uno spazio che metaforicamente  ripropone la indeterminatezza e la de-territorializzazione del mare. Sebbene emergano ancora dei dubbi  interpretativi circa la natura dei vari atti di dirottamento (aerei o marittimi o nei sabotaggi informatici)  l’atto di pirateria in sè oggi viene assimilato all’atto terroristico (quantomeno da un punto di vista  strutturale) e l’azione volta a contrastarlo dovrà tenere conto della sua peculiare natura, del suo  particolare status. Per Heller-Roazen i tratti distintivi sono quattro: in primo luogo il terrorista/pirata si  troverà ad agire in una regione completamente estranea, di fatto eccezionale (qui torniamo all’analisi  schmittiana sul concetto di pirateria) rispetto alla giurisdizione ordinaria dello stato territoriale; questo  soggetto poi si presenterà portatore come tante volte ripetuto di un grado di ostilità assoluta, non  negoziabile, ed è considerato come “nemico di tutti” una figura terza rispetto a quelle canoniche dei  nemici legittimi o dei semplici criminali, cui vengono applicate le norme (penali) internazionali e  statuali. Ad esso, al moderno pirata/terrorista ed è il punto teorico forse maggiormente controverso di  questa analisi, si contrapporrà una nuova tipologia di guerra, un nuovo ed inedito tipo di combattimento  comprendente al tempo misure politiche e poliziesche. Una “guerra irregolare”dunque. Qui Heller-Roazen si richiama secondo noi con eccessiva enfasi al disegno universalista di tradizione kantiana,  secondo il quale al pluriverso degli stati sovrani dovrebbe sostituirsi una confederazione di soggettività  statuali, un universo politico-giuridico uniforme; in questo scenario sarà più chiaro individuare, in un  processo di latente criminalizzazione ed esclusione, quel nemico di tutti contro cui svolgere una  battaglia globale senza fine né limitazioni spaziali. Si tratta forse di approfondire la dimensione  biopolitica implicita tanto nella classificazione del nemico terrorista e ‘estraneo’ la cui esternità sfida  globalmente uno spazio divenuto oggi liscio privo di eternità, che nella nuova modalità di  combattimento che, in una prospettiva biopolitica, ammette il ricorso all’emergenza, alla sospensione  del diritto etc.. Che queste strategie siano state sostenute dal ricorso legittimante ai diritti umani è un  rilievo condiviso da molti, su cui non posso soffermarmi. Piuttosto vorrei sottolineare come questa  riflessione sulla figura del nemico extra-giuridico perché extra territoriale, metta in crisi la riflessione  filosofico politica circa la possibile mediazione cosmopolitica e universalistica, evidenziando che essa  si fonda su una figura espulsa eppure fondante, quella del pirata con la sua attuale ombra terroristica.  Occorrerebbe forse recuperare piuttosto che la inclusività escludente del giuridico, la forza dialettica  del confronto senza renderlo per forza conflitto distruttivo, tentando così di riattivare la carica  mediativa della politica, anche con chi riteniamo politicamente un alieno.

13/10/2013
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